• Ritorno del conducente alla sede di attività dell’impresa o al luogo di residenza ogni 4 settimane.
• I periodi di riposo settimanale regolari dovranno essere realizzati in un alloggio adeguato e a spese dell’impresa.
• I conducenti potranno realizzare 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi se entro 4 settimane consecutive ci saranno al meno 2 periodi di riposo settimanale regolari e 2 periodi di riposo settimanale ridotti. La compensazione dei due periodi di riposo settimanale ridotti dovrà essere realizzata insieme al successivo periodo di riposo settimanale.
Tuttavia, se verranno effettuati 3 o più periodi settimanali ridotti consecutivi, la compensazione dovrà essere effettuata entro 3 settimane. Presto riceverete un’altra circolare sulla nostra interpretazione di distribuzione dei periodi di riposo settimanale ridotti.
• I conducenti potranno superare il tempo di guida giornaliero o settimanale per ritornare alla propria residenza o alla sede dell’azienda (1 o 2 ore, rispettando determinate condizioni)
• Periodo di controllo di 56 giorni (applicabile dal 31.12.2024).
• Traghetti: sarà consentito interrompere il periodo di riposo giornaliero regolare, il periodo di riposo settimanale ridotto o il periodo di riposo settimanale regolare rispettando determinate condizioni.