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PACCHETTO MOBILITÀ 1 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA

07/08/2020

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Il 31.07.2020 il testo del Pacchetto Mobilità 1 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

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Il 31.07.2020 il testo del Pacchetto Mobilità 1 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
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PACCHETTO MOBILITÀ 1 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA

Il 31.07.2020 il testo del Pacchetto Mobilità 1 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Anche se la maggior parte delle nuove disposizioni entrerà in vigore entro 18 mesi, le modifiche del Regolamento sui tempi di guida, pause e riposo entreranno in vigore a partire dal 20.08.2020. 

Di seguito riportiamo un riassunto delle principali modifiche:

1. Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il Regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi: 

• Ritorno del conducente alla sede di attività dell’impresa o al luogo di residenza ogni 4 settimane.

• I periodi di riposo settimanale regolari dovranno essere realizzati in un alloggio adeguato e a spese dell’impresa.

• I conducenti potranno realizzare 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi se entro 4 settimane consecutive ci saranno al meno 2 periodi di riposo settimanale regolari e 2 periodi di riposo settimanale ridotti. La compensazione dei due periodi di riposo settimanale ridotti dovrà essere realizzata insieme al successivo periodo di riposo settimanale. 

Tuttavia, se verranno effettuati 3 o più periodi settimanali ridotti consecutivi, la compensazione dovrà essere effettuata entro 3 settimane. Presto riceverete un’altra circolare sulla nostra interpretazione di distribuzione dei periodi di riposo settimanale ridotti.

• I conducenti potranno superare il tempo di guida giornaliero o settimanale per ritornare alla propria residenza o alla sede dell’azienda (1 o 2 ore, rispettando determinate condizioni)

• Periodo di controllo di 56 giorni (applicabile dal 31.12.2024).

• Traghetti: sarà consentito interrompere il periodo di riposo giornaliero regolare, il periodo di riposo settimanale ridotto o il periodo di riposo settimanale regolare rispettando determinate condizioni.


2. Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 di luglio 2020 che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada:

• Ritorno obbligatorio dei veicoli alla sede dell’impresa ogni 8 settimane.

• Le imprese di trasporto non potranno realizzare trasporti di cabotaggio con lo stesso veicolo in uno Stato Membro durante 4 giorni successivi alla fine di un'operazione di cabotaggio in quello stesso Stato Membro. 

• I tachigrafi saranno obbligatori per i veicoli commerciali leggeri tra 2.5 e 3.5 tonnellate e le piccole imprese di trasporto saranno soggette alle norme di trasporto della UE. 

• Per lottare le società fittizie, le aziende di trasporto dovranno dimostrare le proprie attività principali nel paese dello stabilimento attraverso le condizioni seguenti:

— Possedere uno stabilimento effettivo e stabile in uno Stato Membro.

— Possedere un’idoneità finanziaria adeguata.

— Possedere un’idoneità professionale adeguata.


3. Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012

• Le leggi sul salario minimo saranno obbligatorie in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea. Ciò significa che se le imprese di trasporto della UE distaccano conducenti a lavorare in un altro Stato Membro dell’UE, dovranno pagare lo stesso salario che riceve il conducente locale in quello Stato Membro.

• Le nuove regole sul distacco riguarderanno le operazioni di trasporto internazionale e di cabotaggio, mentre non si applicheranno alle operazioni bilaterali di trasporto merci e passaggieri (trasporto dallo Stato Membro dove si trova la base del conducente ad un altro paese e viceversa) e transito.